Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di
protezione dei dati personali (*)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1
della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
VISTO l'articolo 26
della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31
dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9
maggio 2003;
SENTITO il Garante per
la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere
delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri
e delle comunicazioni;
EMANA il seguente
decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2.
Finalità
1. Il presente
testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei
dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3.
Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in
caso di necessità.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato
personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
d) "dati
sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e) "dati
giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale;
f)
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato
anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco",
la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di
dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti;
q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del
presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le
stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e
a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la
fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in
una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente,
fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del
presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai
rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del
presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente
codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice
si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato
anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo
ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di
dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati
sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6.
Disciplina del trattamento
1. Le
disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei
dati personali;
b) delle finalità e
modalità del trattamento;
c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8.
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di
dati personali sono effettuati:
a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni,
in materia di riciclaggio;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto
pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della
loro stabilità;
e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente
a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di
giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981,
n. 121.
3. Il Garante, anche
su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a),
b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e,
nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei
modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o
del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un
documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica,
un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica
legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro
all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono
estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere
comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati
dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione
dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna
in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di
ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o
la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi all'interessato.
6. La comunicazione
dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di
una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono
forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di
cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con
strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale
è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di
cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni
da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati
personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12.
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verificala conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato
A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei
modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di
un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui
all'articolo 7;
f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le
quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o
di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di
cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art. 14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto
o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad
ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni
cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è
tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16.
Cessazione del trattamento
1. In caso di
cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro
titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o
alla diffusione;
d) conservati o ceduti
ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva
di effetti.
Art. 17.
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il
trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto
di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione
dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI
PUBBLICI
Art. 18.
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le
disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati
il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge
e dai regolamenti.
4. Salvo quanto
previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
5. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19.
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari
1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando
sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il
trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto
di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal
Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento
non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili.Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni
nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di
dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei
dati giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11,
comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e glia
dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura
o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità
di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di
dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali
il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico
attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,
sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di
cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI
PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi
nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso
non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti
o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati
relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione
della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione
della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione
della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senzascopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art. 25.
Divieti di comunicazione e diffusione
1. La
comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a
dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2,
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26.
Garanzie per i dati sensibili
1. I dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice,
nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica
la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si
applica al trattamento:
a) dei dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento
a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati
al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
a) quando il
trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai
dati personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo
dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il
trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il
trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario
per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di
deontologia e di buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27.
Garanzie per i dati giudiziari
1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE
EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nelsuo complesso o l'unità od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29. Responsabile
del trattamento
1. Il
responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati
al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30.
Incaricati del trattamento
1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto,
l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32.
Particolari titolari
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi
servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza
del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno
dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio
di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al
di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i
relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II -
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33.
Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo
o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo
di protezione dei dati personali.
Art. 34.
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il
trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione
informatica;
b) adozione di
procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un
sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento
periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli
strumenti elettronici;
e) protezione degli
strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di
procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità
dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di
tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
Art. 35.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il
trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento
periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di
procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di
procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36.
Adeguamento
1. Il
disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure minime di
cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le
tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata
nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del
trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici,
biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a
rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche
di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in
apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al
trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa
all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in
quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio
sanitario nazionale. (1)
2. Il Garante può
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti
e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai
sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo
di notificazione.
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il
trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante
inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità
di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
(1) Comma aggiunto
dall’art. 2-quinquies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81
Art. 38.
Modalità di notificazione
1. La
notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del
trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante
favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova
notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del
trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39.
Obblighi di comunicazione
1. Il titolare
del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a) comunicazione di
dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in
qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca
biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti
oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di
cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o
lettera raccomandata.
Art. 40.
Autorizzazioni generali
1. Le
disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41.
Richieste di autorizzazione
1. Il titolare
del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di
autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per
via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e
l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è
invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre
dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a
tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42.
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le
disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito
quando:
a) l'interessato ha
manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili,
in forma scritta;
b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia;
g) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il trattamento
concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri
trasferimenti consentiti
1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal
Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45.
Trasferimenti vietati
1. Fuori dei
casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori
del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di
transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI
SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46.
Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del
Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto
di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di
cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47.
Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di
trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12,
13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i
trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su
uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche
di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in
cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche
per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi
delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto
del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative
a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo
del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51.
Principi generali
1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la
visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le
altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate
in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il
sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati
identificativi degli interessati
1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il
contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato può chiedere
per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o
segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o
segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su
riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di
cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al
comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai
commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da
parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in
ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può
desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può
formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta
di una parte.
7. Fuori dei casi
indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI
POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e
titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12,
13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del
Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54.
Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in
cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono
acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento
dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici
interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui
agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità
dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per
le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da
quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui
all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non
eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di
polizia, necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici
e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui
all'articolo 11 in riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base
delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3,
o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55.
Particolari tecnologie
1. Il
trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di
dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione
di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56.
Tutela dell'interessato
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai
dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi,
uffici o comandi di polizia.
Art. 57.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati
effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378,
e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del
17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate
con particolare riguardo:
a) al principio
secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla
repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento
periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla
legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per
effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo;
d) all'individuazione
di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei
dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla
tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione
ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) all'uso di
particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58.
Disposizioni applicabili
1. Ai
trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni
di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di
sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono
stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di
trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59.
Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione ditale
disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati
pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale
in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a
soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e
3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio
professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti
e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni
professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o aricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE
ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e
giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalità.
Art. 63.
Consultazione di atti
1. Gli atti
dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei
limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza,
immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e
del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al
rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento
del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della
protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli
obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di
alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo
non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65.
Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e
passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione
dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono
consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di
consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di
referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative
regolarità;
c) l'accertamento
delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di
segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici;
e) la designazione e
la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del
presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del
presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di
verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni
e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo
svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di
sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e
dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente
connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e
giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere
comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è
comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non
risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66.
Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche
tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta,
nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano
inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione
delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti
da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e
alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla
effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali, all'inventano e
alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67.
Attività di controllo e ispettive
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di:
a) verifica della
legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono,
comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo,
di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei
limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o
di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68.
Benefici economici ed abilitazioni
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono
ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli
indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni,
certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di
contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di
richieste estorsive;
c) alla corresponsione
delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento
di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di
contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di
contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla
legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento
di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o
al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Art. 69.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento
di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei
requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione
a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70.
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra
i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art. 71.
Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità:
a) di applicazione
delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere
il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte
di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391 quater del codice di procedura penale, o direttamente
connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione
del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della
libertà personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui
alla lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72.
Rapporti con enti di culto
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con
enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di
sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri
soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di
rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o
incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei
confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini
psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di
vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di
vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema
di barriere architettoniche.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità:
a) di gestione di
asili nido;
b) concernenti la
gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e
materiale didattico;
c) ricreative o di
promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva
militare;
f) di polizia
amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le
relazioni con il pubblico;
h) in materia di
protezione civile;
i) di supporto al
collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di
iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori
civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni
su veicoli e accessi a centri storici
1. I
contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la
sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola
visione del contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui
contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di
cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di
un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione
o di altro documento.
4. Per il trattamento
dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN
AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75.
Ambito applicativo
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76.
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il
consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la
finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al
comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui
al capo II.
3. Nei casi di cui al
comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA
E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare
l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo
interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il
consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto
ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento
dei dati personali.
2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi
sanitari pubblici;
b) dagli altri
organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri
soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78.
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico
di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13,
comma 1.
2. L'informativa può essere fornita
per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì,
dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o
da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che:
a) sostituisce
temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una
prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare
lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in
forma associata;
d) fornisce farmaci
prescritti;
e) comunica dati
personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del
presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in particolare in
caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi
scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della
teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri
beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
Art. 79.
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli
organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità
semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78
e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da
distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al
comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il
consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo
da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla base di
adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80.
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di
fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della
prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1
è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili
al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare
per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico
che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81.
Prestazione del consenso
1. Il consenso
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in
cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei
modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o
il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è
reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su
una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al
medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82.
Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità
fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave,
imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in
termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini
della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre
misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti
di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonchè del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al
comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a
rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture,
un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla
loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di
appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di
apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da
prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad
evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti
dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della
dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di
opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa
essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale
previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture
ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di
procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei
confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti
o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione
degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a
regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2
non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle
disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un
rapporto professionale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del
codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12. (2)
(2) Comma aggiunto
dall’art. 2-quinquies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81
Art. 84. Comunicazione di dati
all'interessato
1. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a),
da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo
per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma
2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio
sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività
amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata al personale navigante
ed aeroportuale;
b) programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio
e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) attività
certificatorie;
e) l'applicazione
della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività
amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle
trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio
1990, n. 107;
g) instaurazione,
gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed
i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione
dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su
essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di
una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e
presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta.
4. Il trattamento di
dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti
che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso
per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86. Altre
finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei
casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale
della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con
particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza
delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e
sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro,
i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle
leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di:
1) accertare
l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare
l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla
famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
3) realizzare
comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta
degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello
di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire
all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo
per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di
tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui
al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione
delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando
medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può
essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente
riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità
connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può
essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i
competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza
della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una
ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa
anche a modelli non cartacei.
Art. 88.
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al
comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per
un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi
particolari
1. Le
disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui
deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui
all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87,
comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta
dell'interessato. (3)
(3) Comma aggiunto
dall’art. 2-quinquies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma
1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai
sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi
legittimi.
3. Il donatore di
midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei
confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati
trattati mediante carte
1. Il
trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
Art. 92.
Cartelle cliniche
1. Nei casi in
cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una
cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere
i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri
interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste
di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma
4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in
conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93.
Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini
della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di
assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati
personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento.
3. Durante il periodo
di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella
può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94.
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore
del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla
disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro
nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in
materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle
varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della
salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 10 gennaio 2002;
c) il registro
nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei
donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo
2001, n. 52;
e) gli schedari dei
donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati
sensibili e giudiziari
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96.
Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai
sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione
nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI,
STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97.
Ambito applicativo
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici.
Art. 98.
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del
sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi
scientifici.
Art. 99.
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il
trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di
dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere
effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici,
statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad
altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato
il trattamento.
Art. 100. Dati
relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di
promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico
e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di
ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o
giudiziari.
2. Resta fermo il
diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al
presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al
presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati
personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell'articolo 11.
2. I documenti
contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura,solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di
deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da
osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con
le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per
finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari
cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o
rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della
prevista diffusione di dati;
c) le modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità
dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare
nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103.
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La
consultazione dei documenti conservati negli archivi diStato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O
SCIENTIFICI
Art. 104.
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si
tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105.
Modalità di trattamento
1. I dati
personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere
utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi
statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice
e dall'articolo 6 bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche
circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere
data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento
effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per
altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le
idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106.
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui
al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i
procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati
per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non
previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e
le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione
dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai
dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi,
alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei
dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento
o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da
osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di
prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità
semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di
correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato;
g) le misure da
adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31,
anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di
persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per
scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma
1, lettera a);
h) l'impegno al
rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base
alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare
analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107.
Trattamento di dati sensibili
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari
indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il
consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal
codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108.
Sistema statistico nazionale
1. Il
trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106,
comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati
statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la
rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè
per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16
luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto
nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno
e il Garante.
Art. 110.
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista
da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o
sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il
consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non
è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto
di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di
cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione
di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112.
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici
di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la
normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale
anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso
di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche
in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal
servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere ad
obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo,
nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a
specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia
di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da
parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che
abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività
dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile
ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano
le rispettive materie;
h) comparire in
giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti
collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la
vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe
dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione
di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la
normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;
n) svolgere l'attività
di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità
dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei
dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma
anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E
DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113.
Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A
DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114.
Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Art. 115.
Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito
del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è
tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale.
2. Il lavoratore
domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto
si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA
SOCIALE
Art. 116.
Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le
linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED
ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117.
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.
Art. 118.
Informazioni commerciali
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati
relativi al comportamento debitorio
1. Con il
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono
altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei
diversi ambiti.
Art. 120.
Sinistri
1. L'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le
modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli
organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 5 quater, del
decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121.
Servizi interessati
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali
connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione
elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di
deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti
entro i quali l'uso della rete nei modi di cuial comma 1, per determinati
scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire
uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, è consentito
al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di
una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del
trattamento.
Art. 123. Dati
relativi al traffico
1. I dati
relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando
non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei
dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito
al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della
fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di
una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare
i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la
fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i
dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile
in ogni momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei
dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento
di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124.
Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato
ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di
spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi,
in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali,
quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella
documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate
non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le
comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati.
Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante,
accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può
autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi
delle comunicazioni.
Art. 125.
Identificazione della linea
1. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati
relativi all'ubicazione
1. I dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti
agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura
e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del
servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli
abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il
diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai
sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura
del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127.
Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato
che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i
dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta
formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione
delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati
ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di
disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo
spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in
base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128.
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale
effettuato da terzi.
Art. 129.
Elenchi di abbonati
1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai
dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di
cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per
le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al
principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli
elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali
fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza
oneri.
Art. 130.
Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per
l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o
di altro tipo.
3. Fuori dei casi di
cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai
medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto
previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente
o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le
finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi
in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato
in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o,
comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità
del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo
ai sensi dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di
posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131.
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il
contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L'abbonato informa l'utente
quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso
da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente
quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (4)
1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi,
per finalità di accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine
di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di
cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto
motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa
e delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui all’articolo
8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore
dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di
procedura penale.
4. Dopo la scadenza
del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei
dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi
dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
5. Il trattamento dei
dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi
dell’articolo 17, volti anche a:
a. prevedere in ogni
caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione
degli incaricati del trattamento di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le
modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di
cui al comma 1;
c. individuare le
modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del
trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all’articolo 7;
d. indicare le
modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini
di cui ai commi 1 e 2.
(4) Come sostituito
dall’art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo
modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, di conversione del predetto
decreto
CAPO II - INTERNET E RETI
TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e
di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e
di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche
in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE
PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e
di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da
soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata
in conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE
LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136.
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai
soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art. 137.
Disposizioni applicabili
1. Ai
trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del
presente codice relative:
a) all'autorizzazione
del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie
previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento
dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei
dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso
dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di
comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano
fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui
all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138.
Segreto professionale
1. In caso di
richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139.
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati,
in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate
per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione
con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono
adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e
di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate
per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di
non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141.
Forme di tutela
1.
L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo
circostanziato nei modi previsti dall'articolo142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante
segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai
sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del
Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso,
se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo
le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei
reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell'istante.
2. Il reclamo è
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano
anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza
particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile
al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito
per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
3. Il Garante può
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui
favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143.
Procedimento per i reclami
1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche
prima della definizione del procedimento:
a) prima di
prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco
ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al
titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o
vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non
corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie
di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in
tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a
categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività.
2. I provvedimenti di
cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144.
Segnalazioni
1. I
provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito
delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è
avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA
GIURISDIZIONALE
Art. 145.
Ricorsi
1. I diritti
di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al
Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione
del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146.
Interpello preventivo
1. Salvi i
casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di
cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro
giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso,il termine per l'integrale riscontro è di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147.
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso
è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi
identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del
titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7;
b) la data della
richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette
di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti
a fondamento della domanda;
d) il provvedimento
richiesto al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è
sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della
richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1;
b) l'eventuale
procura;
c) la prova del
versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita,
altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o
al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è
rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata.
L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli
avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del
codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla
normativa vigente.
5. Il ricorso è
validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per
via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con
firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148.
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso
è inammissibile:
a) se proviene da un
soggetto non legittimato;
b) in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di
taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso,
il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso
regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante
determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149.
Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei
casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il
ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è
dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per
giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine
l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonchè
della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il
ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il
ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o
consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento,
il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da
un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti
risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine
di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato
per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei
termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso
di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio
di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150.
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le
necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina
al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata
previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente
o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti
entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta
elettronica o telefax.
5. Se sorgono
difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui
ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione
avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei
diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice
di procedura civile.
Art. 151.
Opposizione
1. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma
2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai
sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale
provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152.
Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le
controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni
del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante
in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le
controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato
nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide
in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato
avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il
ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è
proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con
ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La
proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste
pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare
i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindicigiorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al
ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e
al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima
udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le
spese di giudizio.
9. Nel corso del
giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può
disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i
successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere,
unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo
depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il
giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni
per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il
giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo
10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il
Garante
1. Il Garante
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti
sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i
componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente
compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del
Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a
quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami
e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o
dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche
d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d) vietare anche
d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei
dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli
altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento
dei dati personali;
e) promuovere la
sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al
Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti
dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri
nei casi previsti;
h) curare la
conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonchè delle
misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro
dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo
37;
m) predisporre
annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge
altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in
materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di
accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in
particolare:
a) dalla legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23
marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento
(Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge 30 luglio
1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento
(Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per
l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV
della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989,
n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera
con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei
rispettivi compiti. A tale fine,il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i
termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi
previsti nel termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155.
Principi applicabili
1. All'Ufficio
del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra
le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice,
e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le
disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156.
Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio
del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico
del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
il Garante definisce:
a) l'organizzazione e
il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti
di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle
carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure
previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione
dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento
giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione
amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale,
nonchè l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti
di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di
legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per
motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di
corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta
per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di
ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la
natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale
addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò
di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale
dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio
cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di
funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta
di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158.
Accertamenti
1. Il Garante
può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui
al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale
anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di
cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata
dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso
informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al
più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante
quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159.
Modalità
1. Il
personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a
campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti
è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso
i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione
del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono
tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice
di procedura civile.
3. Gli accertamenti,
se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli
incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal
titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le
richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157
e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono
indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160.
Particolari accertamenti
1. Per i
trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte
II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
3. Gli accertamenti
non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità
della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli
accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai
dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari,
il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al
momento in cui cessa il segreto.
6. La validità,
l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel
procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate
dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161.
Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162.
Altre fattispecie
1. La cessione
dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila
euro.
Art. 163.
Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi
degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno
o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164.
Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque
omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a
ventiquattro mila euro.
Art. 165.
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166.
Procedimento di applicazione
1. L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento
del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma
10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167.
Trattamento illecito di dati
1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con
la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque,
nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art. 169.
Misure di sicurezza
1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del
reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con
successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine
per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171.
Altre fattispecie
1. La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Art. 172. Pene
accessorie
1. La condanna
per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione
della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE,
ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173.
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2
dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente,
agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2
dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito
dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione
dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti adesso demandati per legge,
il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione
della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo
114, anche su segnalazione oreclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma
2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta
sulla basedegli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma
1.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è
abrogato.
Art. 174.
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1.
All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
"Se la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma
si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può
sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140
del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del
deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il
secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma
le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143,
primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla
fine del periodo.
7. All'articolo 151,
primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore
celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250
del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se
non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490,
terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nell'avviso è
omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570,
primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del
debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni
di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti
e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti
diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonchè a
comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di
procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il
numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5
è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnatinon
in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano leindicazioni
strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157,
comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta
all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148,comma 3".
15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si
applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del
codice.".
16. Alla legge 20
novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2,
primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8,
secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale
rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175.
Forze di polizia
1. Il
trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di
strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei
modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati
in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla
quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)
del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i
necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene
a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati
anche in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi.".
Art. 176.
Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le
seguenti: ", fuori dei casi di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma
1 è inserito il seguente: "1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le
vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. Il
Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto.".
6. La denominazione:
"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"
contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione".
Art. 177.
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune
può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia
di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7
dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli
estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo
ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il
quinto comma è sostituto dal seguente: "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.".
Art. 178.
Disposizioni in materia sanitaria
1.
Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2. All'articolo 5
della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di
un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'interessato, nonchè della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le
parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Nell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine,
il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2,
comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed
h).
5. Nel comma 1, primo
periodo, dell'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso
relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179.
Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: "; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38,
primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
[4. Dopo l'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il
seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento
di dati personali per scopi storici>
1. I documenti per i quali è
autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e
consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò
risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque
vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti
un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o
dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".] (5)
(5) Comma abrogato
dall'art. 184 del decreto-legisltativo 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi dell’art. 183 del medesimo decreto legislativo
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180.
Misure di sicurezza
1. Le misure
minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2004.(6)
2. Il titolare che
alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti
elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o
in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo
34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al
comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione
agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi
entro il 31 marzo 2005 (7)
(6) (7)
Come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158,
convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 188 e dall’art. 6 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, nel testo modificato dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, di conversione del predetto decreto
Art. 181. Altre disposizioni
transitorie
1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione
con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi
degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante,
entro il 31 dicembre 2005;
(8)
b) la determinazione
da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera
a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni
previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni
previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
[ e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in
occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi
entro il 30 settembre 2004; ] (9)
f) l'utilizzazione dei
modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti
e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30
giugno 2004.
4. Il materiale
informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in
base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e
degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate
prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato
e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di
trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis.(10) Fino
alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti
ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
(8) Come modificato dall’art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, nel testo modificato dalla legge 27
luglio 2004, n. 188, di conversione del predetto decreto
(9) Abrogata dall’art. 2-quinquies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81
(10) Comma
aggiunto dall’articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel
testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, di conversione del
predetto decreto legge
Art. 182.
Ufficio del Garante
1. Al fine di
assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i
presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle
rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del
personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in
servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere
riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta
per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in
servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31
dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre
2000, n. 325;
c) il decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto
legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto
legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1,
11 e 12;
m) il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9,
del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della
legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma
3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5,
del decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma
5 quater 1, secondo e terzo periodo,
deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e
tecnologico;
h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8,
quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive
europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e
alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando leggi,
regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal
presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza
riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185.
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato
A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli
promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186.
Entrata in vigore
1. Le
disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004,
ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì
i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150,
comma 2.
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